Regio decreto 27 luglio 1934, n° 1265                        

Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1934, n. 186, S.O.

 

Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie

 (omissis)

 TITOLO II

ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI E DELLE ARTI SANITARIE E DI ATTIVITA’ SOGGETTIVE A VIGILANZA SANITARIA

CAPO I . DELL’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Articolo 99

È soggetto a vigilanza l’esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia e delle professioni sanitarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata.
È anche soggetto a vigilanza l’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. S’intendono designate con tale espressione le arti dell’odontotecnico, dell’ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell’infermiere abilitato o autorizzato, compresi in quest’ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori.
Con regio decreto, su proposta del Ministro per l’interno, sentiti il Ministro dell’educazione nazionale ed il Consiglio di Stato, possono essere sottoposte a vigilanza sanitaria altre arti, che comunque abbiano rapporto con l’esercizio delle professioni sanitarie, secondo le norme che sono determinate nel decreto medesimo.
La vigilanza si estende:

  1. all’accertamento del titolo di abilitazione;
  2. all’esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie anzidette. 

Articolo 100
Nessuno può esercitare la professione di medico-chirurgo, veterinario, farmacista, levatrice, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale, se non sia maggiore di età ed abbia conseguito il titolo di abilitazione all’esercizio professionale, a norma delle vigenti disposizioni. 

Articolo 102
Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato dalla farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie.
I sanitari che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione agli utili della farmacia, quando non ricorra l’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a 1.000.000.



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