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Gazzetta
Ufficiale
9 agosto 1934, n. 186, S.O.
Approvazione
del testo
unico delle leggi sanitarie
(omissis)
TITOLO II
ESERCIZIO DELLE
PROFESSIONI
E DELLE ARTI SANITARIE E DI ATTIVITA’
SOGGETTIVE A VIGILANZA SANITARIA
CAPO I .
DELL’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Articolo
99
È
soggetto a vigilanza l’esercizio della medicina e chirurgia,
della veterinaria, della farmacia e delle professioni sanitarie di
levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata.
È
anche soggetto a vigilanza l’esercizio delle arti ausiliarie
delle professioni sanitarie. S’intendono designate con tale
espressione le arti dell’odontotecnico,
dell’ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e
dell’infermiere abilitato o autorizzato, compresi in
quest’ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti
idroterapici e i massaggiatori.
Con
regio decreto, su proposta del Ministro per l’interno,
sentiti il Ministro dell’educazione nazionale ed il Consiglio
di Stato, possono essere sottoposte a vigilanza sanitaria altre arti,
che comunque abbiano rapporto con l’esercizio delle
professioni sanitarie, secondo le norme che sono determinate nel
decreto medesimo.
La
vigilanza si estende:
- all’accertamento
del titolo di abilitazione;
- all’esercizio
delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie anzidette.
Articolo
100
Nessuno
può esercitare la professione di medico-chirurgo,
veterinario, farmacista, levatrice, assistente sanitaria visitatrice o
infermiera professionale, se non sia maggiore di età ed
abbia conseguito il titolo di abilitazione all’esercizio
professionale, a norma delle vigenti disposizioni.
Articolo
102
Il
conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto
all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o
arti sanitarie, eccettuato dalla farmacia che non può essere
cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie.
I
sanitari che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla
partecipazione agli utili della farmacia, quando non ricorra
l’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli
170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a
1.000.000.
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