Pubblicità sanitaria



NORME IN MATERIA DI PUBBLICITA' SANITARIA E DI REPRESSIONE DELL'ESERCIZIO ABUSIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE


Legge 5 febbraio 1992, n. 175

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Articolo 1

1. La pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti è consentita soltanto mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale, nonché mediante inserzioni sugli elenchi telefonici.

2. Le targhe e le inserzioni di cui al comma 1 possono contenere solo le seguenti indicazioni:a. nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista e orario delle visite o di apertura al pubblico;b. titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza abbreviazione che possano indurre in equivoco;c.  onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.

3. L'uso della qualifica di specialista è consentito soltanto a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma ai sensi della normativa vigente. E' vietato l'uso di titoli, compresi quelli di specializzazione conseguiti all'estero, se non riconosciuti dallo Stato.

4. Il medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso l'Ordine provinciale dei medici-chirurghi e odontoiatri. Tale attestato non può costituire titolo alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Associazioni fra sanitari e alle iscrizioni sui fogli di ricettario dei medicichirurghi, dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria e dei veterinari e sulle carte professionali usate dagli esercenti le altre professioni di cui al comma 1.

Articolo 2

1. Per la pubblicità a mezzo targhe e inserzioni contemplate dall'articolo 1, è necessaria l'autorizzazione del sindaco che la rilascia previo nulla osta dell'Ordine o Collegio professionale presso il quale è iscritto il richiedente. Quando l'attività a cui si riferisce l'annuncio sia svolta in provincia diversa da quella di iscrizione all'Albo professionale, il nulla osta è rilasciato dall'Ordine o Collegio professionale della provincia nella quale viene diffuso l'annuncio stesso.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, il professionista deve inoltrare domanda attraverso l'Ordine o Collegio professionale competente, corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell'annuncio pubblicitario. L'Ordine o Collegio professionale trasmette la domanda al sindaco, con il proprio nulla osta, entro trenta giorni dalla data di presentazione.

3. Ai fini del rilascio del nulla osta, l'Ordine o Collegio professionale deve verificare l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa o dell'inserzione o delle insegne di cui all'articolo 4 a quelle stabilite con apposito regolamento emanato dal ministro della Sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità, nonché, ove costituiti, gli Ordini o i Collegi professionali, che esprimono il parere entro novanta giorni dalla richiesta.

Articolo 3
1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, che effettuino pubblicità nelle forme consentite dallo stesso articolo senza autorizzazione del sindaco, sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi. Se la pubblicità non autorizzata contiene indicazioni false la sospensione è da sei mesi a un anno. Alla stessa sanzione sono soggetti gli esercenti le professioni sanitarie che effettuino pubblicità a qualsiasi titolo con mezzi e forme non disciplinati dalla presente legge.

Articolo 4
1. La pubblicità concernente le Case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge è consentita mediante targhe o insegne apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale nonché con inserzioni sugli elenchi telefonici, attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie, con facoltà di indicare le specifiche attività medico-chirurgiche e le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, purché accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica.
2. E' in ogni caso obbligatoria l'indicazione del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria.
3. Ai responsabili di ciascuna branca specialistica di cui al comma 1, nonché al medico responsabile della direzione sanitaria di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Articolo 5
1. La pubblicità di cui all'articolo 4 è autorizzata dalla Regione, sentite le Federazioni regionali degli Ordini o dei Collegi professionali, ove costituiti, che devono garantire il possesso e la validità dei titoli accademici e scientifici, nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa, dell'insegna o dell'inserzione a quelle stabilite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 2.
2. Con decreto del ministro della Sanità sono stabilite le modalità per il rilascio dell'autorizzazione regionale.
3. Gli annunci pubblicitari di cui al presente articolo devono indicare gli estremi dell'autorizzazione regionale.
4. I titolari e i direttori sanitari responsabili delle strutture di cui all'articolo 4, che effettuino pubblicità nelle forme consentite senza l'autorizzazione regionale, sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi.
5. Qualora l'annuncio pubblicitario contenga indicazioni false sulle attività o prestazioni che la struttura è abilitata a svolgere o non contenga l'indicazione del direttore sanitario, l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività sanitaria è sospesa per un periodo da sei mesi ad un anno.

Articolo 6
1. E' necessaria l'autorizzazione del sindaco per la pubblicità concernente l'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.2. L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco previo parere dei rispettivi Ordini o Collegi professionali, ove costituiti.3. Si applicano, nei confronti degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, le disposizioni contenute nell'articolo 1 e nell'articolo 3, in quanto compatibili.

Articolo 7
1. Il ministro della Sanità, di propria iniziativa o su richiesta degli Ordini e dei Collegi professionali, ove costituiti, può disporre la rettifica di informazioni e notizie su argomenti di carattere medico controversi, forniti al pubblico in modo unilaterale attraverso la stampa o i mezzi di comunicazione radiotelevisivi.
2. A tal fine, il ministro della Sanità, sentito, ove necessario, il parere del Consiglio superiore di sanità, invita i responsabili della pubblicazione o della trasmissione, fissando ad essi un termine, a provvedere alla divulgazione della rettifica, che deve avvenire con lo stesso rilievo e, quando trattasi di trasmissioni radiofoniche o televisive, nelle stesse ore in cui è stata diffusa la notizia cui si riferisce la rettifica stessa.
3. I responsabili delle reti radiofoniche e televisive sono tenuti a fornire al ministero della Sanità, agli Ordini o ai Collegi professionali, ove costituiti, su loro richiesta, il testo integrale dei comunicati, interviste, programmi o servizi concernenti argomenti medici o d'interesse sanitario trasmessi dalle reti medesime.
4. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione di cui al sesto comma dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come sostituito dall'articolo 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Articolo 8
1. Gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l'esercizio abusivo delle professioni medesime sono puniti con l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno.
2. Gli Ordini e i Collegi professionali, ove costituiti, hanno facoltà di promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi Albi provinciali, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni.

Articolo 9
1. Con decreto del ministro della Sanità, sentito il parere delle Federazioni nazionali degli Ordini, dei Collegi professionali e delle Associazioni professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è fissato, e periodicamente aggiornato, l'elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le predette arti ausiliarie.
2. Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, sono vietati nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli Albi degli esercenti le professioni sanitarie, mediante attestato del relativo organo professionale di data non anteriore ai due mesi.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita, anche in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca più grave reato, con una ammenda pari al valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio in caso di recidiva.

Articolo 10
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercenti le professioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, le strutture di cui all'articolo 4 e gli esercenti le arti ausiliarie di cui all'articolo 6 devono provvedere a regolarizzare gli annunci pubblicitari in atto, secondo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge, qualora tali annunci non siano conformi alle disposizioni stesse.


PREVIDENZA OBBLIGATORIA

Riferimenti Legislativi

TUTELA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA PER I LIBERI PROFESSIONISTI


D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103

1. Estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti.

1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assicura, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi.
2. Le norme di cui al presente decreto si applicano anche ai soggetti, appartenenti alle categorie professionali di cui al comma 1, che esercitano attività libero-professionale, ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente.

2. Prestazioni. Sistema di calcolo.
1. Ai soggetti di cui all'art. 1 è attribuito il diritto ai trattamenti pensionistici per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ai sensi ed in conformità alle norme del presente decreto.
2. Ai fini della determinazione delle prestazioni di cui al comma 1 si applica, indipendentemente dalla forma gestoria prescelta ai sensi dell'art. 3, comma 1, dagli organi statutari competenti, il sistema di calcolo contributivo, previsto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo, e secondo le modalità attuative previste dal regolamento di cui all'art. 6, comma 4.
3. Prestazioni pensionistiche di natura complementare possono essere istituite in favore dei soggetti di cui all'art. 1 ai sensi ed in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Forme gestorie.
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta di albi od elenchi provvedono a deliberare con la maggioranza dei componenti dell'organo statutario competente, ove previsto, alternativamente:
a) la partecipazione all'ente pluricategoriale di cui all'art. 4, avente configurazione di diritto privato secondo il modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in cui convergano anche altre categorie alle quali appartengono i soggetti di cui all'art. 1;b) la costituzione di un ente di categoria, avente la medesima configurazione di diritto privato di cui alla lettera a), alla condizione che lo stesso sia destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a 8.000 iscritti; la relativa delibera deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo statutario competente;
c) l'inclusione della categoria professionale per la quale essi sono istituiti, in una delle forme di previdenza obbligatorie già esistenti per altra categoria professionale similare, per analogia delle prestazioni e del settore professionale, compresa fra quelle di cui all'elenco allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, a condizione che abbia conseguito la natura di persona giuridica privata;
d) l'inclusione della categoria nella forma di previdenza obbligatoria di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Nel caso di mancata adozione delle delibere di cui al comma 1, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al comma 1, lettera d).
4. Ente pluricategoriale.

1. Con la delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), l'ente esponenziale designa un proprio componente effettivo e un componente supplente destinati a far parte del comitato fondatore di cui al comma 2.
2. Il comitato fondatore è insediato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro dieci giorni dalla comunicazione delle designazioni ed è composto dai delegati designati ai sensi del comma 1 e dai delegati designati ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a), e dell'art. 7, comma 2, ultimo periodo. Il comitato fondatore, verificato che l'ente è destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a 5.000 iscritti, predispone, entro trenta giorni, un piano finanziario ed attuariale che dimostri la consistenza della forma prescelta secondo i parametri della composizione anagrafica e della capacità reddituale media degli iscritti alla categoria.

3. Le delibere adottate ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera a), 5, comma 3, lettera a), e 7, comma 2, corredate dal piano finanziario di cui al comma 2, sono trasmesse contestualmente, per l'approvazione, entro i successivi dieci giorni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone notizia entro dieci giorni successivi al comitato fondatore. A seguito dell'approvazione della delibera di costituzione e del relativo piano finanziario ed attuariale, il comitato fondatore elabora lo statuto e il regolamento dell'ente in base ai princìpi e criteri di cui all'art. 6.

4. Nel caso in cui non ricorra il requisito numerico di cui al comma 2 ovvero non intervenga l'approvazione di cui al comma 3, trova applicazione quanto previsto dall'art. 3, comma 2, in ordine all'inserimento delle categorie professionali interessate nella gestione ivi citata.

5. Ente gestore di categoria.

1. La delibera di costituzione assunta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), è accompagnata da un piano finanziario e attuariale avente i contenuti di cui all'art. 4, comma 2. La delibera di costituzione e il piano sono trasmessi entro dieci giorni, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.

2. A seguito dell'approvazione ai sensi del comma 1 della delibera di costituzione e del relativo piano finanziario ed attuariale, l'ente esponenziale elabora lo statuto e il regolamento dell'ente gestore in base ai princìpi e criteri di cui all'art. 6.

3. In caso di mancata approvazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli organi statutari deliberano, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del diniego, alternativamente:

a) per la partecipazione all'ente gestore pluricategoriale, di cui all'art. 4. In tale ipotesi la delibera deve contenere la designazione di un componente effettivo e di un componente supplente destinato a far parte del comitato fondatore di cui all'art. 4, comma 2. La delibera deve essere trasmessa immediatamente agli altri enti esponenziali di cui all'art. 3, che abbiano optato per la partecipazione all'ente di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), nonché al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) per l'inclusione nella forma previdenziale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 1, lettera d).

4. In caso di mancata adozione della delibera di cui al comma 3, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al decreto attuativo dell'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
6. Atto istitutivo, statuto e regolamento degli enti.
1. Gli enti di cui agli articoli 4 e 5 assumono natura di fondazione. Lo statuto deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 16 del codice civile:
a) la determinazione delle modalità di iscrizione obbligatoria dei soggetti di cui all'art. 1;
b) i criteri di composizione dell'organo di amministrazione dell'ente; nel caso dell'ente di cui all'art. 4 deve essere prevista la nomina di un componente per ogni categoria professionale interessata incrementato, per le categorie i cui iscritti all'ente gestore superino il numero di 10.000, di un ulteriore componente per ogni 5.000 iscritti e comunque fino ad un massimo di quattro componenti, nonché le modalità di designazione di detti componenti da parte di ciascuno degli enti esponenziali;
c) la costituzione di un organo di indirizzo generale, composto da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'ente gestore, con arrotondamenti all'unità intera per ogni frazione inferiore a mille. Nel caso dell'ente di cui all'art. 4 il predetto rapporto è riferito ad ogni singola categoria professionale interessata.

2. Nel caso dell'ente pluricategoriale di cui all'art. 4, lo statuto deve inoltre contenere:
a) l'adozione di un sistema di evidenza contabile dei flussi delle contribuzioni e delle prestazioni relativi a ciascuna categoria, al fine di prevedere eventuali manovre di riequilibrio interessanti singole categorie;
b) la costituzione di comitati dei delegati, composti ciascuno di tre membri, per ciascuna delle categorie professionali interessate, con funzioni di impulso nei confronti dell'organo di amministrazione e di indirizzo per gli effetti di conservazione dell'equilibrio di cui alla lettera a).

3. I componenti degli organi di cui al comma 1, lettere b) e c), e comma 2, lettera b), devono essere iscritti all'ente gestore, con esclusione degli iscritti di cui all'art. 1, comma 2, nel caso di ente pluricategoriale.

4. Allo statuto deve essere allegato un regolamento che definisca:
a) le modalità di identificazione dei soggetti tenuti alla obbligatoria iscrizione;
b) la misura dei contributi in proporzione al reddito professionale fiscalmente dichiarato o accertato, secondo un'aliquota non inferiore, in fase di prima applicazione, a quella vigente all'atto di entrata in vigore del presente decreto per la gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con la fissazione, in caso di ente di cui all'art. 4, di un'aliquota di solidarietà;
c) la fissazione di una misura minima del contributo annuale.

5. L'atto istitutivo degli enti di cui agli articoli 4 e 5 è adottato con atto pubblico ai sensi dell'art. 14 del codice civile ad iniziativa, rispettivamente, del comitato fondatore e dell'ente esponenziale. A seguito dell'approvazione dello statuto e del regolamento l'ente consegue la personalità giuridica per effetto di apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministrodel tesoro.

6. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere previsti, anche sulla base delle indicazioni del Nucleo di cui all'art. 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ulteriori elementi dello statuto e del regolamento di cui al presente articolo. Con le stesse modalità sono emanate specifiche disposizioni in materia di iscrizione ai nuovi enti per i soggetti in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, anche in analogia a quanto previsto ai sensi del decreto ministeriale, di cui all'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995 n. 335.

7. Agli enti di cui agli articoli 4 e 5 e alle relative forme di previdenza obbligatorie si applicano, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento al divieto di finanziamenti pubblici diretti e indiretti ai sensi dell'art. 1, comma 3, alle disposizioni in materia di gestione e di vigilanza.

7. Modalità per l'inclusione in altra forma obbligatoria.

1. La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), deve essere accompagnata dalla delibera di assenso all'inclusione effettuata, con maggioranza di due terzi dei componenti, dall'organo competente per le modifiche statutarie dell'ente previdenziale destinato ad includere la nuova categoria professionale. La delibera di assenso, corredata da un piano finanziario ed attuariale avente i contenuti di cui all'art. 4, comma 2, deve prevedere:
a) il riassetto organizzativo dell'ente, anche al fine di consentire un'adeguata rappresentanza nei propri organi statutari della categoria professionale inclusa;
b) la previsione di una specifica gestione separata per la categoria professionale inclusa.
2. La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), e la relativa delibera di assenso di cui al comma 1 sono trasmesse entro dieci giorni, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento. Nell'ipotesi di mancata approvazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3.
3. In caso di mancata adozione della delibera ai sensi del comma 2, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al decreto attuativo dell'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
8. Obblighi di comunicazione: contribuzione a carico degli iscritti.
1. Gli enti cui è affidata la tenuta degli albi e degli elenchi degli esercenti l'attività libero-professionale di cui all'art. 1 sono tenuti a trasmettere alle corrispondenti forme gestorie di cui all'art. 3 l'elenco dei nominativi degli iscritti, corredato dei dati anagrafici ed identificativi della condizione professionale.
2. Gli iscritti agli albi o elenchi di cui al comma 1, che si trovano nella condizione di cui all'art. 1, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione alla gestione o ente previdenziale secondo le modalità rispettivamente previste per esse e ad effettuare i relativi adempimenti contributivi, ivi compreso il contributo integrativo a carico dell'utenza, nelle misure e alle scadenze stabilite.
3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato nella misura del 2 per cento del fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura.

9. Norme transitorie e finali.
1. In attesa dell'espletamento delle procedure per la nomina degli organi statutari previsti dagli articoli 4 e 5 e fino al loro insediamento, le funzioni di gestione dell'ente sono affidate, rispettivamente, al comitato fondatore e all'ente esponenziale che provvedono immediatamente all'attivazione delle procedure di cui ai medesimi articoli.
2. Il contributo per l'anno 1996 è versato agli enti di cui agli articoli 4 e 5 con le modalità di prima applicazione che verranno diramate, rispettivamente, dal comitato fondatore e dall'ente esponenziale; la rata di acconto è comunque definita nella misura del 6 per cento del reddito presumibile assunto a base dell'acconto di imposta al novembre 1996, ed è versata entro il 30 novembre 1996 su apposito conto dell'ente; il versamento a saldo per il 1996 è dovuto al 31 maggio 1997.
3. Nei casi di inclusione ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 1, lettera d), e 2, all'art. 4, comma 4, e all'art. 5, comma 3, lettera b), il relativo obbligo contributivo decorre dalla data del 1° gennaio 1996. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono definite le conseguenti modalità di integrazione dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995.

PUBBLICITA’ TARGHE INSERZIONI


DISCIPLINA DELLE CARATTERISTICHE ESTETICHE DELLE TARGHE, INSEGNE E IZIONI PER LA PUBBLICITA' SANITARIA 

settembre 1994

Il ministro della Sanità
Adotta il seguente regolamento:

Articolo 1 - Finalità
1. Il presente regolamento disciplina le caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria.
2. La disciplina si applica agli esercenti le professioni sanitarie, le professioni sanitarie ausiliarie e le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
3. La disciplina si applica, altresì, alle Case di cura private ed ai gabinetti e agli ambulatori, mono e polispecialistici, soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente.

Articolo 2 - Targhe
1. Le targhe, concernenti le attività professionali di cui al comma 2 dell'articolo 1, esercitate in studi personali, singoli o associati, devono rispondere, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, alle seguenti caratteristiche:
a.avere dimensioni non superiori a 3.000 centimetri quadrati (di norma cm 50 x cm 60); i relativi caratteri debbono essere "a stampatello" e di grandezza non superiore a cm 8;
b.essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;
c.riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal sindaco;
d.non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione.
2. Le targhe concernenti le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell'articolo 1, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a.avere dimensioni non superiori a 6.000 centimetri quadrati (di norma cm 60 x cm 100); i relativi caratteri debbono essere "a stampatello" e di grandezza non superiore a cm 12;
b.essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;
c.riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione;
d.non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione;
e.riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale nonché i segni distintivi dell'impresa ai sensi della normativa vigente.
3. Il testo, riguardante le specifiche attività medico-chirurgiche e le prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nelle strutture di cui al comma 2, nonché i nomi ed i titoli professionali dei relativi responsabili, deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia superiore a cm 8, salvo che per il direttore sanitario.
4. Le targhe, previste dal presente articolo, vanno apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività; quando l'edificio insiste in un complesso recintato, le targhe possono essere apposte anche sulla recinzione.

Articolo 3 - Insegne
1. Le insegne, concernenti le strutture di cui al comma 3 dell'articolo 1, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a.avere dimensioni non superiori a 20.000 centimetri quadrati (di norma cm 100 x cm 200);
b.gli eventuali elementi luminosi e/o illuminati non devono essere intermittenti o lampeggianti né programmati in modo da dare un messaggio variabile;
c.riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione;
d.essere costituite da materiale non deteriorabile;
e.essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera, sopra l'edificio, e, quando l'edificio insiste in un complesso recintato, anche sulla recinzione;
f.non può essere riportato alcun grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'Associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso.

Articolo 4 - Inserzioni
1. Le inserzioni sugli elenchi telefonici delle società concessionarie del servizio pubblico telefonico devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a.occupare uno spazio non superiore a 50 centimetri quadrati (di norma cm 5 x cm 10);
b.avere carattere e colore tipografico conformi a quelli normalmente usati;
c.non contenere riquadri e sottolineature volti ad evidenziare il testo dell'inserzione medesima;
d.riportare il testo autorizzato con esclusione di qualsiasi grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o della Associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso;
e.riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal Comune o dalla Regione.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano alle inserzioni destinate alla informazione apposta su elenchi generali di categoria (elenchi, guide e annuari, ecc.) che non pongono alcuna limitazione nei confronti di qualsiasi richiesta di inserzione e che sono volte esclusivamente a dare diffusione a nominativi per categoria professionale con l'indicazione soltanto dei relativi recapiti telefonici, degli indirizzi e delle attività esercitate. Sono, comunque, vietate quelle inserzioni che, per l'evidenza, il tipo di grafica, la dimensione, la riquadratura o le notizie in esse contenute, svolgono funzione di promozione dell'attività oltre che di informazione.
3. Le inserzioni sui giornali e sui periodici, destinati esclusivamente agli esercenti le professioni e le arti di cui al presente regolamento, debbono essere stampate con caratteri di grandezza non superiore a mm 8 in una superficie non superiore a 50 centimetri quadrati (di norma cm 5 x cm 10), con l'esclusione di elementi grafici e di impaginazione, tendenti ad evidenziare il testo a scopi promozionali, nonché di disegni, figure, fotografie o simboli ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'Associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso. Il testo deve riportare il numero e la data dell'autorizzazione regionale.

Articolo 5 - Cartelli segnaletici
1. Al fine di fornire al cittadino le necessarie informazioni sulla loro ubicazione, le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell'articolo 1, possono utilizzare cartelli segnaletici, contenenti esclusivamente il simbolo rappresentativo della struttura, la denominazione della stessa, l'indirizzo in cui è ubicata e la riproduzione stilizzata di una freccia direzionale.

Articolo 6 - Autorizzazioni
1. Fino a quando non saranno costituite le Federazioni regionali degli Ordini e Collegi professionali, la pubblicità, concernente le strutture di cui al comma 3 dell'articolo 1, è autorizzata sentiti gli Ordini o i Collegi della provincia in cui sono ubicati.

Articolo 7 - Norma transitoria
1. Gli esercenti le professioni e arti sanitarie, ed i presidi sono tenuti ad adeguarsi al presente regolamento entro centottanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'adeguamento alle caratteristiche estetiche stabilite dal regolamento non comporta la richiesta di una nuova autorizzazione.


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