Pubblicità sanitaria
NORME IN MATERIA DI PUBBLICITA' SANITARIA E DI REPRESSIONE DELL'ESERCIZIO ABUSIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Legge 5 febbraio 1992, n. 175
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
Articolo 1
2. Le targhe e le inserzioni di cui al comma 1 possono contenere solo le seguenti indicazioni:a. nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista e orario delle visite o di apertura al pubblico;b. titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza abbreviazione che possano indurre in equivoco;c. onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.
3. L'uso della qualifica di specialista è consentito soltanto a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma ai sensi della normativa vigente. E' vietato l'uso di titoli, compresi quelli di specializzazione conseguiti all'estero, se non riconosciuti dallo Stato.
4. Il medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso l'Ordine provinciale dei medici-chirurghi e odontoiatri. Tale attestato non può costituire titolo alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Associazioni fra sanitari e alle iscrizioni sui fogli di ricettario dei medicichirurghi, dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria e dei veterinari e sulle carte professionali usate dagli esercenti le altre professioni di cui al comma 1.
Articolo 2
1. Per la pubblicità a mezzo targhe e inserzioni contemplate dall'articolo 1, è necessaria l'autorizzazione del sindaco che la rilascia previo nulla osta dell'Ordine o Collegio professionale presso il quale è iscritto il richiedente. Quando l'attività a cui si riferisce l'annuncio sia svolta in provincia diversa da quella di iscrizione all'Albo professionale, il nulla osta è rilasciato dall'Ordine o Collegio professionale della provincia nella quale viene diffuso l'annuncio stesso.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, il professionista deve inoltrare domanda attraverso l'Ordine o Collegio professionale competente, corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell'annuncio pubblicitario. L'Ordine o Collegio professionale trasmette la domanda al sindaco, con il proprio nulla osta, entro trenta giorni dalla data di presentazione.
3. Ai fini del rilascio del nulla osta, l'Ordine o Collegio professionale deve verificare l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa o dell'inserzione o delle insegne di cui all'articolo 4 a quelle stabilite con apposito regolamento emanato dal ministro della Sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità, nonché, ove costituiti, gli Ordini o i Collegi professionali, che esprimono il parere entro novanta giorni dalla richiesta.
Articolo 3
1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, che effettuino pubblicità nelle forme consentite dallo stesso articolo senza autorizzazione del sindaco, sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi. Se la pubblicità non autorizzata contiene indicazioni false la sospensione è da sei mesi a un anno. Alla stessa sanzione sono soggetti gli esercenti le professioni sanitarie che effettuino pubblicità a qualsiasi titolo con mezzi e forme non disciplinati dalla presente legge.
Articolo 4
1. La pubblicità concernente le Case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge è consentita mediante targhe o insegne apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale nonché con inserzioni sugli elenchi telefonici, attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie, con facoltà di indicare le specifiche attività medico-chirurgiche e le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, purché accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica.
2. E' in ogni caso obbligatoria l'indicazione del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria.
3. Ai responsabili di ciascuna branca specialistica di cui al comma 1, nonché al medico responsabile della direzione sanitaria di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1.
Articolo 5
1. La pubblicità di cui all'articolo 4 è autorizzata dalla Regione, sentite le Federazioni regionali degli Ordini o dei Collegi professionali, ove costituiti, che devono garantire il possesso e la validità dei titoli accademici e scientifici, nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa, dell'insegna o dell'inserzione a quelle stabilite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 2.
2. Con decreto del ministro della Sanità sono stabilite le modalità per il rilascio dell'autorizzazione regionale.
3. Gli annunci pubblicitari di cui al presente articolo devono indicare gli estremi dell'autorizzazione regionale.
4. I titolari e i direttori sanitari responsabili delle strutture di cui all'articolo 4, che effettuino pubblicità nelle forme consentite senza l'autorizzazione regionale, sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi.
5. Qualora l'annuncio pubblicitario contenga indicazioni false sulle attività o prestazioni che la struttura è abilitata a svolgere o non contenga l'indicazione del direttore sanitario, l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività sanitaria è sospesa per un periodo da sei mesi ad un anno.
Articolo 6
1. E' necessaria l'autorizzazione del sindaco per la pubblicità concernente l'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.2. L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco previo parere dei rispettivi Ordini o Collegi professionali, ove costituiti.3. Si applicano, nei confronti degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, le disposizioni contenute nell'articolo 1 e nell'articolo 3, in quanto compatibili.
Articolo 7
1. Il ministro della Sanità, di propria iniziativa o su richiesta degli Ordini e dei Collegi professionali, ove costituiti, può disporre la rettifica di informazioni e notizie su argomenti di carattere medico controversi, forniti al pubblico in modo unilaterale attraverso la stampa o i mezzi di comunicazione radiotelevisivi.
2. A tal fine, il ministro della Sanità, sentito, ove necessario, il parere del Consiglio superiore di sanità, invita i responsabili della pubblicazione o della trasmissione, fissando ad essi un termine, a provvedere alla divulgazione della rettifica, che deve avvenire con lo stesso rilievo e, quando trattasi di trasmissioni radiofoniche o televisive, nelle stesse ore in cui è stata diffusa la notizia cui si riferisce la rettifica stessa.
3. I responsabili delle reti radiofoniche e televisive sono tenuti a fornire al ministero della Sanità, agli Ordini o ai Collegi professionali, ove costituiti, su loro richiesta, il testo integrale dei comunicati, interviste, programmi o servizi concernenti argomenti medici o d'interesse sanitario trasmessi dalle reti medesime.
4. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione di cui al sesto comma dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come sostituito dall'articolo 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
Articolo 8
1. Gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l'esercizio abusivo delle professioni medesime sono puniti con l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno.
2. Gli Ordini e i Collegi professionali, ove costituiti, hanno facoltà di promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi Albi provinciali, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni.
Articolo 9
1. Con decreto del ministro della Sanità, sentito il parere delle Federazioni nazionali degli Ordini, dei Collegi professionali e delle Associazioni professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è fissato, e periodicamente aggiornato, l'elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le predette arti ausiliarie.
2. Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, sono vietati nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli Albi degli esercenti le professioni sanitarie, mediante attestato del relativo organo professionale di data non anteriore ai due mesi.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita, anche in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca più grave reato, con una ammenda pari al valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio in caso di recidiva.
Articolo 10
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercenti le professioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, le strutture di cui all'articolo 4 e gli esercenti le arti ausiliarie di cui all'articolo 6 devono provvedere a regolarizzare gli annunci pubblicitari in atto, secondo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge, qualora tali annunci non siano conformi alle disposizioni stesse.
PREVIDENZA OBBLIGATORIA
Riferimenti Legislativi
TUTELA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA PER I LIBERI PROFESSIONISTI
D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103
1.
Estensione della tutela
pensionistica ai liberi professionisti.
1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega
conferita ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n.
335, assicura, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela
previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività
autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui
esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o
elenchi.
2. Le norme di cui al presente decreto si applicano anche ai soggetti,
appartenenti alle categorie professionali di cui al comma 1, che
esercitano attività libero-professionale,
ancorché contemporaneamente svolgano attività di
lavoro dipendente.
2. Prestazioni. Sistema di calcolo.
1. Ai soggetti di cui all'art. 1 è attribuito il diritto ai
trattamenti pensionistici per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti, ai sensi ed in conformità alle norme del
presente decreto.
2. Ai fini della determinazione delle prestazioni di cui al comma 1 si
applica, indipendentemente dalla forma gestoria prescelta ai sensi
dell'art. 3, comma 1, dagli organi statutari competenti, il sistema di
calcolo contributivo, previsto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di
computo, e secondo le modalità attuative previste dal
regolamento di cui all'art. 6, comma 4.
3. Prestazioni pensionistiche di natura complementare possono essere
istituite in favore dei soggetti di cui all'art. 1 ai sensi ed in
conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993 n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Forme gestorie.
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati
alla tenuta di albi od elenchi provvedono a deliberare con la
maggioranza dei componenti dell'organo statutario competente, ove
previsto, alternativamente:
a) la partecipazione all'ente pluricategoriale di cui all'art. 4,
avente configurazione di diritto privato secondo il modello delineato
dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in cui convergano anche
altre categorie alle quali appartengono i soggetti di cui all'art. 1;b)
la costituzione di un ente di categoria, avente la medesima
configurazione di diritto privato di cui alla lettera a), alla
condizione che lo stesso sia destinato ad operare per un numero di
soggetti non inferiore a 8.000 iscritti; la relativa delibera deve
essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti
dell'organo statutario competente;
c) l'inclusione della categoria professionale per la quale essi sono
istituiti, in una delle forme di previdenza obbligatorie già
esistenti per altra categoria professionale similare, per analogia
delle prestazioni e del settore professionale, compresa fra quelle di
cui all'elenco allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
a condizione che abbia conseguito la natura di persona giuridica
privata;
d) l'inclusione della categoria nella forma di previdenza obbligatoria
di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Nel caso di mancata adozione delle delibere di cui al comma 1, i
soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono
inseriti nella gestione di cui al comma 1, lettera d).
4. Ente pluricategoriale.
1. Con la delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a),
l'ente esponenziale designa un proprio componente effettivo e un
componente supplente destinati a far parte del comitato fondatore di
cui al comma 2.
2. Il comitato fondatore è insediato dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale entro dieci giorni dalla comunicazione delle
designazioni ed è composto dai delegati designati ai sensi
del comma 1 e dai delegati designati ai sensi dell'art. 5, comma 3,
lettera a), e dell'art. 7, comma 2, ultimo periodo. Il comitato
fondatore, verificato che l'ente è destinato ad operare per
un numero di soggetti non inferiore a 5.000 iscritti, predispone, entro
trenta giorni, un piano finanziario ed attuariale che dimostri la
consistenza della forma prescelta secondo i parametri della
composizione anagrafica e della capacità reddituale media
degli iscritti alla categoria.
3. Le delibere adottate ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera a),
5, comma 3, lettera a), e 7, comma 2, corredate dal piano finanziario
di cui al comma 2, sono trasmesse contestualmente, per l'approvazione,
entro i successivi dieci giorni al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro,
entro trenta giorni dal ricevimento, dandone notizia entro dieci giorni
successivi al comitato fondatore. A seguito dell'approvazione della
delibera di costituzione e del relativo piano finanziario ed
attuariale, il comitato fondatore elabora lo statuto e il regolamento
dell'ente in base ai princìpi e criteri di cui all'art. 6.
4. Nel caso in cui non ricorra il requisito numerico di cui al comma 2
ovvero non intervenga l'approvazione di cui al comma 3, trova
applicazione quanto previsto dall'art. 3, comma 2, in ordine
all'inserimento delle categorie professionali interessate nella
gestione ivi citata.
5. Ente gestore di categoria.
1. La delibera di costituzione assunta ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera b), è accompagnata da un piano finanziario e
attuariale avente i contenuti di cui all'art. 4, comma 2. La delibera
di costituzione e il piano sono trasmessi entro dieci giorni, per
l'approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che
provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal
ricevimento degli atti.
2. A seguito dell'approvazione ai sensi del comma 1 della delibera di
costituzione e del relativo piano finanziario ed attuariale, l'ente
esponenziale elabora lo statuto e il regolamento dell'ente gestore in
base ai princìpi e criteri di cui all'art. 6.
3. In caso di mancata approvazione da parte del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, gli organi statutari deliberano, entro i
trenta giorni successivi alla comunicazione del diniego,
alternativamente:
a) per la partecipazione all'ente gestore pluricategoriale, di cui
all'art. 4. In tale ipotesi la delibera deve contenere la designazione
di un componente effettivo e di un componente supplente destinato a far
parte del comitato fondatore di cui all'art. 4, comma 2. La delibera
deve essere trasmessa immediatamente agli altri enti esponenziali di
cui all'art. 3, che abbiano optato per la partecipazione all'ente di
cui all'art. 3, comma 1, lettera a), nonché al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale;
b) per l'inclusione nella forma previdenziale obbligatoria di cui
all'art. 3, comma 1, lettera d).
4. In caso di mancata adozione della delibera di cui al comma 3, i
soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono
inseriti nella gestione di cui al decreto attuativo dell'art. 2, comma
26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
6. Atto istitutivo, statuto e regolamento degli enti.
1. Gli enti di cui agli articoli 4 e 5 assumono natura di fondazione.
Lo statuto deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 16 del
codice civile:
a) la determinazione delle modalità di iscrizione
obbligatoria dei soggetti di cui all'art. 1;
b) i criteri di composizione dell'organo di amministrazione dell'ente;
nel caso dell'ente di cui all'art. 4 deve essere prevista la nomina di
un componente per ogni categoria professionale interessata
incrementato, per le categorie i cui iscritti all'ente gestore superino
il numero di 10.000, di un ulteriore componente per ogni 5.000 iscritti
e comunque fino ad un massimo di quattro componenti, nonché
le modalità di designazione di detti componenti da parte di
ciascuno degli enti esponenziali;
c) la costituzione di un organo di indirizzo generale, composto da un
numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille
iscritti all'ente gestore, con arrotondamenti all'unità
intera per ogni frazione inferiore a mille. Nel caso dell'ente di cui
all'art. 4 il predetto rapporto è riferito ad ogni singola
categoria professionale interessata.
2. Nel caso dell'ente pluricategoriale di cui all'art. 4, lo statuto
deve inoltre contenere:
a) l'adozione di un sistema di evidenza contabile dei flussi delle
contribuzioni e delle prestazioni relativi a ciascuna categoria, al
fine di prevedere eventuali manovre di riequilibrio interessanti
singole categorie;
b) la costituzione di comitati dei delegati, composti ciascuno di tre
membri, per ciascuna delle categorie professionali interessate, con
funzioni di impulso nei confronti dell'organo di amministrazione e di
indirizzo per gli effetti di conservazione dell'equilibrio di cui alla
lettera a).
3. I componenti degli organi di cui al comma 1, lettere b) e c), e
comma 2, lettera b), devono essere iscritti all'ente gestore, con
esclusione degli iscritti di cui all'art. 1, comma 2, nel caso di ente
pluricategoriale.
4. Allo statuto deve essere allegato un regolamento che definisca:
a) le modalità di identificazione dei soggetti tenuti alla
obbligatoria iscrizione;
b) la misura dei contributi in proporzione al reddito professionale
fiscalmente dichiarato o accertato, secondo un'aliquota non inferiore,
in fase di prima applicazione, a quella vigente all'atto di entrata in
vigore del presente decreto per la gestione di cui all'art. 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con la fissazione, in caso di
ente di cui all'art. 4, di un'aliquota di solidarietà;
c) la fissazione di una misura minima del contributo annuale.
5. L'atto istitutivo degli enti di cui agli articoli 4 e 5 è
adottato con atto pubblico ai sensi dell'art. 14 del codice civile ad
iniziativa, rispettivamente, del comitato fondatore e dell'ente
esponenziale. A seguito dell'approvazione dello statuto e del
regolamento l'ente consegue la personalità giuridica per
effetto di apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministrodel tesoro.
6. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, possono essere previsti, anche
sulla base delle indicazioni del Nucleo di cui all'art. 1, comma 44,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, ulteriori elementi dello statuto e
del regolamento di cui al presente articolo. Con le stesse
modalità sono emanate specifiche disposizioni in materia di
iscrizione ai nuovi enti per i soggetti in possesso dei requisiti per
la pensione di vecchiaia, anche in analogia a quanto previsto ai sensi
del decreto ministeriale, di cui all'art. 2, comma 32, della legge 8
agosto 1995 n. 335.
7. Agli enti di cui agli articoli 4 e 5 e alle relative forme di
previdenza obbligatorie si applicano, per quanto non diversamente
disposto dal presente decreto, le disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni e
integrazioni, con particolare riferimento al divieto di finanziamenti
pubblici diretti e indiretti ai sensi dell'art. 1, comma 3, alle
disposizioni in materia di gestione e di vigilanza.
7. Modalità per l'inclusione in altra forma obbligatoria.
1. La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), deve
essere accompagnata dalla delibera di assenso all'inclusione
effettuata, con maggioranza di due terzi dei componenti, dall'organo
competente per le modifiche statutarie dell'ente previdenziale
destinato ad includere la nuova categoria professionale. La delibera di
assenso, corredata da un piano finanziario ed attuariale avente i
contenuti di cui all'art. 4, comma 2, deve prevedere:
a) il riassetto organizzativo dell'ente, anche al fine di consentire
un'adeguata rappresentanza nei propri organi statutari della categoria
professionale inclusa;
b) la previsione di una specifica gestione separata per la categoria
professionale inclusa.
2. La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), e la
relativa delibera di assenso di cui al comma 1 sono trasmesse entro
dieci giorni, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro,
entro trenta giorni dal ricevimento. Nell'ipotesi di mancata
approvazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 5,
comma 3.
3. In caso di mancata adozione della delibera ai sensi del comma 2, i
soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono
inseriti nella gestione di cui al decreto attuativo dell'art. 2, comma
26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
8. Obblighi di comunicazione: contribuzione a carico degli iscritti.
1. Gli enti cui è affidata la tenuta degli albi e degli
elenchi degli esercenti l'attività libero-professionale di
cui all'art. 1 sono tenuti a trasmettere alle corrispondenti forme
gestorie di cui all'art. 3 l'elenco dei nominativi degli iscritti,
corredato dei dati anagrafici ed identificativi della condizione
professionale.
2. Gli iscritti agli albi o elenchi di cui al comma 1, che si trovano
nella condizione di cui all'art. 1, sono tenuti a presentare domanda di
iscrizione alla gestione o ente previdenziale secondo le
modalità rispettivamente previste per esse e ad effettuare i
relativi adempimenti contributivi, ivi compreso il contributo
integrativo a carico dell'utenza, nelle misure e alle scadenze
stabilite.
3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle
attività professionali degli iscritti è fissato
nella misura del 2 per cento del fatturato lordo ed è
riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento
previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura.
9. Norme transitorie e finali.
1. In attesa dell'espletamento delle procedure per la nomina degli
organi statutari previsti dagli articoli 4 e 5 e fino al loro
insediamento, le funzioni di gestione dell'ente sono affidate,
rispettivamente, al comitato fondatore e all'ente esponenziale che
provvedono immediatamente all'attivazione delle procedure di cui ai
medesimi articoli.
2. Il contributo per l'anno 1996 è versato agli enti di cui
agli articoli 4 e 5 con le modalità di prima applicazione
che verranno diramate, rispettivamente, dal comitato fondatore e
dall'ente esponenziale; la rata di acconto è comunque
definita nella misura del 6 per cento del reddito presumibile assunto a
base dell'acconto di imposta al novembre 1996, ed è versata
entro il 30 novembre 1996 su apposito conto dell'ente; il versamento a
saldo per il 1996 è dovuto al 31 maggio 1997.
3. Nei casi di inclusione ai sensi delle disposizioni di cui all'art.
3, commi 1, lettera d), e 2, all'art. 4, comma 4, e all'art. 5, comma
3, lettera b), il relativo obbligo contributivo decorre dalla data del
1° gennaio 1996. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi
dell'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono definite
le conseguenti modalità di integrazione dell'assetto
organizzativo e funzionale della gestione separata di cui all'art. 2,
comma 26, della citata legge n. 335 del 1995.
PUBBLICITA’ TARGHE INSERZIONI
DISCIPLINA DELLE CARATTERISTICHE ESTETICHE DELLE TARGHE, INSEGNE E IZIONI PER LA PUBBLICITA' SANITARIA
settembre 1994
Il
ministro della Sanità
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1 - Finalità
1. Il presente regolamento disciplina le caratteristiche estetiche
delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità
sanitaria.
2. La disciplina si applica agli esercenti le professioni sanitarie, le
professioni sanitarie ausiliarie e le arti ausiliarie delle professioni
sanitarie.
3. La disciplina si applica, altresì, alle Case di cura
private ed ai gabinetti e agli ambulatori, mono e polispecialistici,
soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente.
Articolo 2 - Targhe
1. Le targhe, concernenti le attività professionali di cui
al comma 2 dell'articolo 1, esercitate in studi personali, singoli o
associati, devono rispondere, salvo vincoli particolari previsti in
materia dai regolamenti comunali, alle seguenti caratteristiche:
a.avere dimensioni non superiori a 3.000 centimetri quadrati (di norma
cm 50 x cm 60); i relativi caratteri debbono essere "a stampatello" e
di grandezza non superiore a cm 8;
b.essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente
luminosa ovvero illuminante;
c.riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal
sindaco;
d.non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione
di quello rappresentativo della professione.
2. Le targhe concernenti le strutture sanitarie di cui al comma 3
dell'articolo 1, salvo vincoli particolari previsti in materia dai
regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a.avere dimensioni non superiori a 6.000 centimetri quadrati (di norma
cm 60 x cm 100); i relativi caratteri debbono essere "a stampatello" e
di grandezza non superiore a cm 12;
b.essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente
luminosa ovvero illuminante;
c.riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla
Regione;
d.non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione
di quello rappresentativo della professione;
e.riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale
nonché i segni distintivi dell'impresa ai sensi della
normativa vigente.
3. Il testo, riguardante le specifiche attività
medico-chirurgiche e le prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte
nelle strutture di cui al comma 2, nonché i nomi ed i titoli
professionali dei relativi responsabili, deve essere composto con
caratteri la cui grandezza non sia superiore a cm 8, salvo che per il
direttore sanitario.
4. Le targhe, previste dal presente articolo, vanno apposte
sull'edificio in cui si svolge l'attività; quando l'edificio
insiste in un complesso recintato, le targhe possono essere apposte
anche sulla recinzione.
Articolo 3 - Insegne
1. Le insegne, concernenti le strutture di cui al comma 3 dell'articolo
1, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti
comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a.avere dimensioni non superiori a 20.000 centimetri quadrati (di norma
cm 100 x cm 200);
b.gli eventuali elementi luminosi e/o illuminati non devono essere
intermittenti o lampeggianti né programmati in modo da dare
un messaggio variabile;
c.riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla
Regione;
d.essere costituite da materiale non deteriorabile;
e.essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera, sopra
l'edificio, e, quando l'edificio insiste in un complesso recintato,
anche sulla recinzione;
f.non può essere riportato alcun grafico, disegno o figura
ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o
dell'Associazione professionale o di quello che segnala, laddove
esista, un servizio di pronto soccorso.
Articolo 4 - Inserzioni
1. Le inserzioni sugli elenchi telefonici delle società
concessionarie del servizio pubblico telefonico devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
a.occupare uno spazio non superiore a 50 centimetri quadrati (di norma
cm 5 x cm 10);
b.avere carattere e colore tipografico conformi a quelli normalmente
usati;
c.non contenere riquadri e sottolineature volti ad evidenziare il testo
dell'inserzione medesima;
d.riportare il testo autorizzato con esclusione di qualsiasi grafico,
disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della
professione o della Associazione professionale o di quello che segnala,
laddove esista, un servizio di pronto soccorso;
e.riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal
Comune o dalla Regione.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano alle
inserzioni destinate alla informazione apposta su elenchi generali di
categoria (elenchi, guide e annuari, ecc.) che non pongono alcuna
limitazione nei confronti di qualsiasi richiesta di inserzione e che
sono volte esclusivamente a dare diffusione a nominativi per categoria
professionale con l'indicazione soltanto dei relativi recapiti
telefonici, degli indirizzi e delle attività esercitate.
Sono, comunque, vietate quelle inserzioni che, per l'evidenza, il tipo
di grafica, la dimensione, la riquadratura o le notizie in esse
contenute, svolgono funzione di promozione dell'attività
oltre che di informazione.
3. Le inserzioni sui giornali e sui periodici, destinati esclusivamente
agli esercenti le professioni e le arti di cui al presente regolamento,
debbono essere stampate con caratteri di grandezza non superiore a mm 8
in una superficie non superiore a 50 centimetri quadrati (di norma cm 5
x cm 10), con l'esclusione di elementi grafici e di impaginazione,
tendenti ad evidenziare il testo a scopi promozionali,
nonché di disegni, figure, fotografie o simboli ad eccezione
del simbolo rappresentativo della professione o dell'Associazione
professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di
pronto soccorso. Il testo deve riportare il numero e la data
dell'autorizzazione regionale.
Articolo 5 - Cartelli segnaletici
1. Al fine di fornire al cittadino le necessarie informazioni sulla
loro ubicazione, le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell'articolo
1, possono utilizzare cartelli segnaletici, contenenti esclusivamente
il simbolo rappresentativo della struttura, la denominazione della
stessa, l'indirizzo in cui è ubicata e la riproduzione
stilizzata di una freccia direzionale.
Articolo 6 - Autorizzazioni
1. Fino a quando non saranno costituite le Federazioni regionali degli
Ordini e Collegi professionali, la pubblicità, concernente
le strutture di cui al comma 3 dell'articolo 1, è
autorizzata sentiti gli Ordini o i Collegi della provincia in cui sono
ubicati.
Articolo 7 - Norma transitoria
1. Gli esercenti le professioni e arti sanitarie, ed i presidi sono
tenuti ad adeguarsi al presente regolamento entro centottanta giorni
dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. L'adeguamento alle caratteristiche estetiche stabilite dal
regolamento non comporta la richiesta di una nuova autorizzazione.

Via Pietro
Metastasio, 17
Località La Fontina - Ghezzano - 56010 Pisa
E-mail: ipasvi@ipasvipisa.it
E-mail certificata: pisa@ipasvi.legalmail.it
Telefono:
050/877022
Fax:
050/8754978
Orari: martedi
e
giovedì dalle 15:30 alle 18:30
