Decreto Legge 10 febbraio 1996, n°103
Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione.
Art. 1. Estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti.
1. Il
presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai
sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
assicura, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela
previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività
autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui
esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o
elenchi.
2. Le
norme di cui al presente decreto si applicano anche ai soggetti,
appartenenti alle categorie professionali di cui al comma 1, che
esercitano attività libero-professionale,
ancorchè contemporaneamente svolgano attività di
lavoro dipendente.
Art. 2. Prestazioni. Sistema di calcolo.
1. Ai
soggetti di cui all'art. 1 è attribuito il diritto ai
trattamenti pensionistici per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti, ai sensi ed in conformità alle norme del
presente decreto.
2. Ai
fini della determinazione delle prestazioni di cui al comma 1 si
applica, indipendentemente dalla forma gestoria prescelta ai sensi
dell'art. 3, comma 1, dagli organi statutari competenti, il sistema di
calcolo contributivo, previsto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di
computo, e secondo le modalità attuative previste dal
regolamento di cui all'art. 6, comma 4.
3.
Prestazioni pensionistiche di natura complementare possono essere
istituite in favore dei soggetti di cui all'art. 1 ai sensi ed in
conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3. Forme gestorie.
1.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati
alla tenuta di albi od elenchi provvedono a deliberare con la
maggioranza dei componenti dell'organo statutario competente, ove
previsto, alternativamente:
a) la
partecipazione all'ente pluricategoriale di cui all'art. 4, avente
configurazione di diritto privato secondo il modello delineato dal
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in cui convergano anche
altre categorie alle quali appartengono i soggetti di cui all'art. 1;
b) la
costituzione di un ente di categoria, avente la medesima configurazione
di diritto privato di cui alla lettera a), alla condizione che lo
stesso sia destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore
a 8.000 iscritti; la relativa delibera deve essere assunta con la
maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo statutario
competente;
c)
l'inclusione della categoria professionale per la quale essi sono
istituiti, in una delle forme di previdenza obbligatorie già
esistenti per altra categoria professionale similare, per analogia
delle prestazioni e del settore professionale, compresa fra quelle di
cui all'elenco allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
a condizione che abbia conseguito la natura di persona giuridica
privata;
d)
l'inclusione della categoria nella forma di previdenza obbligatoria di
cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Nel caso di mancata adozione delle delibere di cui al comma 1, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al comma 1, lettera d).
Art. 4. Ente pluricategoriale.
1.
Con la delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a),
l'ente esponenziale designa un proprio componente effettivo e un
componente supplente destinati a far parte del comitato fondatore di
cui al comma 2.
2. Il
comitato fondatore è insediato dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale entro dieci giorni dalla comunicazione delle
designazioni ed è composto dai delegati designati ai sensi
del comma 1 e dai delegati designati ai sensi dell'art. 5, comma 3,
lettera a), e dell'art. 7, comma 2, ultimo periodo. Il comitato
fondatore, verificato che l'ente è destinato ad operare per
un numero di soggetti non inferiore a 5.000 iscritti, predispone, entro
trenta giorni, un piano finanziario ed attuariale che dimostri la
consistenza della forma prescelta secondo i parametri della
composizione anagrafica e della capacità reddituale media
degli iscritti alla categoria.
3. Le
delibere adottate ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera a), 5,
comma 3, lettera a), e 7, comma 2, corredate dal piano finanziario di
cui al comma 2, sono trasmesse contestualmente, per l'approvazione,
entro i successivi dieci giorni al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro,
entro trenta giorni dal ricevimento, dandone notizia entro dieci giorni
successivi al comitato fondatore. A seguito dell'approvazione della
delibera di costituzione e del relativo piano finanziario ed
attuariale, il comitato fondatore elabora lo statuto e il regolamento
dell'ente in base ai principi e criteri di cui all'art. 6.
4.
Nel caso in cui non ricorra il requisito numerico di cui al comma 2
ovvero non intervenga l'approvazione di cui al comma 3, trova
applicazione quanto previsto dall'art. 3, comma 2, in ordine
all'inserimento delle categorie professionali interessate nella
gestione ivi citata.
Art. 5. Ente gestore di categoria.
1. La
delibera di costituzione assunta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera
b), è accompagnata da un piano finanziario e attuariale
avente i contenuti di cui all'art. 4, comma 2. La delibera di
costituzione e il piano sono trasmessi entro dieci giorni, per
l'approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che
provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal
ricevimento degli atti.
2. A
seguito dell'approvazione ai sensi del comma 1 della delibera di
costituzione e del relativo piano finanziario ed attuariale, l'ente
esponenziale elabora lo statuto e il regolamento dell'ente gestore in
base ai principi e criteri di cui all'art. 6.
3. In
caso di mancata approvazione da parte del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, gli organi statutari deliberano, entro i trenta
giorni successivi alla comunicazione del diniego, alternativamente:
a)
per la partecipazione all'ente gestore pluricategoriale, di cui
all'art. 4. In tale ipotesi la delibera deve contenere la designazione
di un componente effettivo e di un componente supplente destinato a far
parte del comitato fondatore di cui all'art. 4, comma 2. La delibera
deve essere trasmessa immediatamente agli altri enti esponenziali di
cui all'art. 3, che abbiano optato per la partecipazione all'ente di
cui all'art. 3, comma 1, lettera a), nonchè al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale;
b)
per l'inclusione nella forma previdenziale obbligatoria di cui all'art.
3, comma 1, lettera d).
4. In
caso di mancata adozione della delibera di cui al comma 3, i soggetti
appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti
nella gestione di cui al decreto attuativo dell'art. 2, comma 26 e
seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 6. Atto istitutivo, statuto e regolamento degli enti.
1.
Gli enti di cui agli articoli 4 e 5 assumono natura di fondazione. Lo
statuto deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 16 del
codice civile:
a) la
determinazione delle modalità di iscrizione obbligatoria dei
soggetti di cui all'art. 1;
b) i
criteri di composizione dell'organo di amministrazione dell'ente; nel
caso dell'ente di cui all'art. 4 deve essere prevista la nomina di un
componente per ogni categoria professionale interessata incrementato,
per le categorie i cui iscritti all'ente gestore superino il numero di
10.000, di un ulteriore componente per ogni 5.000 iscritti e comunque
fino ad un massimo di quattro componenti, nonchè le
modalità di designazione di detti componenti da parte di
ciascuno degli enti esponenziali;
c) la
costituzione di un organo di indirizzo generale, composto da un numero
di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille
iscritti all'ente gestore, con arrotondamenti all'unità
intera per ogni frazione inferiore a mille. Nel caso dell'ente di cui
all'art. 4 il predetto rapporto è riferito ad ogni singola
categoria professionale interessata.
2.
Nel caso dell'ente pluricategoriale di cui all'art. 4, lo statuto deve
inoltre contenere:
a)
l'adozione di un sistema di evidenza contabile dei flussi delle
contribuzioni e delle prestazioni relativi a ciascuna categoria, al
fine di prevedere eventuali manovre di riequilibrio interessanti
singole categorie;
b) la
costituzione di comitati dei delegati, composti ciascuno di tre membri,
per ciascuna delle categorie professionali interessate, con funzioni di
impulso nei confronti dell'organo di amministrazione e di indirizzo per
gli effetti di conservazione dell'equilibrio di cui alla lettera a).
3. I componenti degli organi di cui al comma 1, lettere b) e c), e comma 2, lettera b), devono essere iscritti all'ente gestore, con esclusione degli iscritti di cui all'art. 1, comma 2, nel caso di ente pluricategoriale.
4.
Allo statuto deve essere allegato un regolamento che definisca:
a) le
modalità di identificazione dei soggetti tenuti alla
obbligatoria iscrizione;
b) la
misura dei contributi in proporzione al reddito professionale
fiscalmente dichiarato o accertato, secondo un'aliquota non inferiore,
in fase di prima applicazione, a quella vigente all'atto di entrata in
vigore del presente decreto per la gestione di cui all'art. 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , con la fissazione, in caso di
ente di cui all'art. 4, di un'aliquota di solidarietà;
c) la
fissazione di una misura minima del contributo annuale.
5.
L'atto istitutivo degli enti di cui agli articoli 4 e 5 è
adottato con atto pubblico ai sensi dell'art. 14 del codice civile ad
iniziativa, rispettivamente, del comitato fondatore e dell'ente
esponenziale. A seguito dell'approvazione dello statuto e del
regolamento l'ente consegue la personalità giuridica per
effetto di apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
6.
Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, possono essere previsti, anche
sulla base delle indicazioni del Nucleo di cui all'art. 1, comma 44,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 , ulteriori elementi dello statuto e
del regolamento di cui al presente articolo. Con le stesse
modalità sono emanate specifiche disposizioni in materia di
iscrizione ai nuovi enti per i soggetti in possesso dei requisiti per
la pensione di vecchiaia, anche in analogia a quanto previsto ai sensi
del decreto ministeriale, di cui all'art. 2, comma 32, della legge 8
agosto 1995, n. 335.
7.
Agli enti di cui agli articoli 4 e 5 e alle relative forme di
previdenza obbligatorie si applicano, per quanto non diversamente
disposto dal presente decreto, le disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509 , e successive modificazioni e
integrazioni, con particolare riferimento al divieto di finanziamenti
pubblici diretti e indiretti ai sensi dell'art. 1, comma 3, alle
disposizioni in materia di gestione e di vigilanza.
Art. 7. Modalità per l'inclusione in altra forma obbligatoria.
1. La
delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), deve
essere accompagnata dalla delibera di assenso all'inclusione
effettuata, con maggioranza di due terzi dei componenti, dall'organo
competente per le modifiche statutarie dell'ente previdenziale
destinato ad includere la nuova categoria professionale. La delibera di
assenso, corredata da un piano finanziario ed attuariale avente i
contenuti di cui all'art. 4, comma 2, deve prevedere:
a) il
riassetto organizzativo dell'ente, anche al fine di consentire
un'adeguata rappresentanza nei propri organi statutari della categoria
professionale inclusa;
b) la
previsione di una specifica gestione separata per la categoria
professionale inclusa.
2. La
delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), e la
relativa delibera di assenso di cui al comma 1 sono trasmesse entro
dieci giorni, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro,
entro trenta giorni dal ricevimento. Nell'ipotesi di mancata
approvazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 5,
comma 3.
3. In
caso di mancata adozione della delibera ai sensi del comma 2, i
soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono
inseriti nella gestione di cui al decreto attuativo dell'art. 2, comma
26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
Art. 8. Obblighi di comunicazione: contribuzione a carico degli iscritti.
1.
Gli enti cui è affidata la tenuta degli albi e degli elenchi
degli esercenti l'attività libero-professionale di cui
all'art. 1 sono tenuti a trasmettere alle corrispondenti forme gestorie
di cui all'art. 3 l'elenco dei nominativi degli iscritti, corredato dei
dati anagrafici ed identificativi della condizione professionale.
2.
Gli iscritti agli albi o elenchi di cui al comma 1, che si trovano
nella condizione di cui all'art. 1, sono tenuti a presentare domanda di
iscrizione alla gestione o ente previdenziale secondo le
modalità rispettivamente previste per esse e ad effettuare i
relativi adempimenti contributivi, ivi compreso il contributo
integrativo a carico dell'utenza, nelle misure e alle scadenze
stabilite.
3. Il
contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle
attività professionali degli iscritti è fissato
nella misura del 2 per cento del fatturato lordo ed è
riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento
previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura.
Art. 9. Norme transitorie e finali.
1. In
attesa dell'espletamento delle procedure per la nomina degli organi
statutari previsti dagli articoli 4 e 5 e fino al loro insediamento, le
funzioni di gestione dell'ente sono affidate, rispettivamente, al
comitato fondatore e all'ente esponenziale che provvedono
immediatamente all'attivazione delle procedure di cui ai medesimi
articoli.
2. Il
contributo per l'anno 1996 è versato agli enti di cui agli
articoli 4 e 5 con le modalità di prima applicazione che
verranno diramate, rispettivamente, dal comitato fondatore e dall'ente
esponenziale; la rata di acconto è comunque definita nella
misura del 6 per cento del reddito presumibile assunto a base
dell'acconto di imposta al novembre 1996, ed è versata entro
il 30 novembre 1996 su apposito conto dell'ente; il versamento a saldo
per il 1996 è dovuto al 31 maggio 1997.
3.
Nei casi di inclusione ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3,
commi 1, lettera d), e 2, all'art. 4, comma 4, e all'art. 5, comma 3,
lettera b), il relativo obbligo contributivo decorre dalla data del
1° gennaio 1996. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi
dell'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , sono
definite le conseguenti modalità di integrazione
dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione separata di cui
all'art. 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995.

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